Quali sono le informazioni da indicare obbligatoriamente nel sito web?
Vediamole insieme.
Con la risoluzione n. 60/E del 16/05/2006, che resta tutt'ora valida, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito l’obbligatorietà ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/1972, dell’indicazione del numero di Partita IVA sul sito web.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che detto obbligo permane anche se il sito web è utilizzato per fini meramente propagandistici e pubblicitari senza il compimento di attività di commercio elettronico.
In caso di omessa indicazione del numero di Partita IVA la sanzione applicabile, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, varia da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000.
Oltre a questo adempimento tributario vi sono anche gli adempimenti previsti dal Codice Civile, in particolare l' VIII co dell’art. 2250 che prevede per le società per azioni (Spa), per le società a responsabilità limitata (Srl) e per le società in accomandita per azioni (Sapa) che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico - detto in altre parole, che dispongono di un sito web - l'obbligo di fornire, attraverso tale mezzo - ossia attraverso il sito web - tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.
Per questa ragione le S.p.A., le s.r.l. e le S.a.p.a hanno l’obbligo di pubblicare mel loro sito web le seguenti indicazioni:
E' consigliabile che i dati obbligatori siano riepilogati in una pagina dedicata e facilmente individuabile, come ad esempio la pagina dei contatti, o la pagina dei dati legali. Per quanto riguarda la partita Iva, è consigliabile inserirla direttamente nel footer della home page.
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